MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, LE DIFFERENZE

La manutenzione straordinaria si differenzia da quella ordinaria in quanto per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e non necessitano dell’intervento da parte di un tecnico abilitato alla professione (geometri, architetti, ingegneri…).

Per questa tipologia di intervento e sufficiente presentare da parte della proprietà dell’immobile nel quale verranno esegui i lavori una Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) grazie alla quale è possibile far partecipe il Comune interessato dai lavori del loro inizio.

Per manutenzione straordinaria si intendono quegli interventi la cui realizzazione prevede l’assistenza di un tecnico abilitato in quanto più complessi e che necessitano pertanto di competenza in materia di regolamenti edilizi ed igienico-sanitario del comune nel quale è ubicato l’immobile oggetto di intervento.

Rientrano in manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

La pratica edilizia più comune con la quale si possono effettuare interventi di manutenzione straordinaria è rappresentato dalla Comunicazione di inizio lavori Asseverata CILA con la quale è possibile effettuare modifiche interne all’unità immobiliare. L’esempio piu comune per il quale viene presentata una CILA è per i classici “lavori di ristrutturazione” di un appartamento che possono comprendere molteplici interventi come la sostituzione del vecchio impianto idrico-sanitario con conseguente demolizione della demolizione della vecchia pavimentazione; demolizione e ricostruzione di tramezzi interni per cambiare cosi la disposizione degli ambienti in base alle proprie esigenze. Sia la manutenzione ordinaria che la manutenzione straordinaria danno diritto di usufruire all’iva del 10% e non del 22%.

L’agevolazione fiscale coinvolge non solo la fornitura dei materiali necessari alle lavorazioni ma bensì anche il compenso dell’impresa esecutrice e la parcella dell’eventuale tecnico (non necessario in caso di CIL).

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